Il recente incontro dei volontari per l'elezione interna degli Uffiziali e dei Capi di Guardia è stato aggiornato a martedì 19 marzo. Ne approfittiamo non solo per anticipare tale nuova data ma anche per un richiamo alle norme statutarie che disciplinano questi importanti ruoli e momenti dell'Associazione.
Contiamo con questo articolo di fare cosa gradita a tutti, non solo illustrando meglio a termini di Statuto in cosa consistano determinati ruoli che si andranno a eleggere nella nuova data – che lo ripetiamo è fissata al 19 marzo, martedì, alle ore 21:00, presso la nostra sede – ma anche per far conoscere all’esterno uno dei motivi fondanti dell’ “essere Misericordia”: appartenere a un’organizzazione associativa profondamente democratica, regolamentata in maniera strutturale e ancor oggi ispirata nelle sue radici ai principi – alias “valori” – della solidarietà, del volontariato, della gratuità e dell’anonimato.
In particolare, ci aiuta la stesura originale dell’Art. 3 dello Statuto, a proposito dello Scopo dell’Associazione, che recita: «Scopo dell’Associazione è l’esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale che internazionale, anche in collaborazione con i pubblici poteri nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
La Misericordia potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi e alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo.»
Ma, come dicevamo all’inizio, non è questo il solo passaggio dello Statuto a cui ricorreremo per contribuire a un maggior senso di consapevolezza nel lettore. L’oggetto della riunione che è stata aggiornata al prossimo 19 marzo, cioè i componenti del Consiglio degli Uffiziali e i Capi di Guardia, ci induce a riportare altrettanto fedelmente anche altri tre articoli – il 19 e il 21, nonché, sebbene meno specifico, il 20 – che nel loro complesso definiscono un profilo esatto dei rispettivi ruoli e anche del genere di operato che sono chiamati a svolgere.
ART. 19 – I Capi di Guardia
«I Capi di Guardia sono Confratelli che hanno ottenuto tale riconoscimento dal Magistrato a seguito di lodevole servizio svolto ininterrottamente per non meno di cinque anni; la proposta di nomina è fatta dalla Compagnia Attiva ed è sottoposta al parere del Consiglio degli Uffiziali.
Ai Capi di Guardia è affidato il compito della guida degli altri Confratelli attivi.
I Capi di Guardia eleggono al loro interno due Confratelli, di cui uno possibilmente donna, che dovranno coadiuvare il Comandante della Compagnia Attiva nella direzione e nella responsabilità dei servizi affidati ai volontari. Tale nomina deve essere ratificata dal Magistrato.»
ART. 20 – La Compagnia attiva
«La Compagnia Attiva è formata da tutti i Confratelli Attivi e vi sono aggregati anche i Confratelli Aspiranti.
Essa è affidata, di norma, alla responsabilità di un Componente del Magistrato che è coadiuvato da due Capi di Guardia.»
ART. 21 – Il Consiglio degli Uffiziali
«Il Consiglio degli Uffiziali è Organo consultivo del Magistrato ed è composto dal Provveditore o suo delegato con funzione di Presidente, dal Comandante della Compagnia Attiva, da quattro Confratelli Attivi, di cui due possibilmente donne, eletti dagli stessi Confratelli Attivi riuniti in Assemblea e dai responsabili dei settori di attività della Misericordia nominati dal Magistrato, nonché dai responsabili delle Sezioni territoriali e dei gruppi di cui agli art. 8 e 9 del presente Statuto.
Possono essere nominati nel Consiglio degli Uffiziali anche le persone alle quali il Magistrato abbia conferito gli incarichi ed i compiti di cui alla let. d) dell’art. 32.
I Componenti eletti o nominati nel Consiglio degli Uffiziali durano in carica due anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
Il Consiglio degli Uffiziali esprime il proprio parere sulle domande di ammissione alla Misericordia, sui provvedimenti disciplinari da assumere nei confronti dei Confratelli, sulla nomina dei Capi di Guardia, sul conto consuntivo e preventivo.
Può inoltre proporre al Magistrato ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il buon andamento della Misericordia.
Organizza i turni di ispezione.»
Gli eleggibili
Una lista completa con i nominativi di coloro che a termini statutari potranno candidarsi a essere eletti nei due rispettivi ruoli di cui sopra, cioè come componenti del Consiglio degli Uffiziali e Capi di Guardia, sarà affissa quanto prima - con ogni probabilità domani stesso 6 marzo - nell’apposita bacheca interna alla nostra sede.
È perciò doveroso l’invito a tutti – votanti e candidati – per la più ampia e attiva partecipazione nell’incontro del 19 marzo p.v. come uno dei momenti più cruciali e densi di significato nella vita della nostra Associazione.
Ultima revisione 5/3/2019
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Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui.
(Lc 10,34)